Art. 20.
(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari).

      1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.
      2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di Forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il COMIS.
      3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS.
      4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa-Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.

 

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      5. La Direzione generale raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.
      6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare, interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'Amministrazione della difesa e in particolare delle singole Forze armate, escluse le Forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SERSIN.
      7. La Direzione generale gestisce la rete degli addetti della difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
      8. La Direzione generale valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'Amministrazione della difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
      9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione generale sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti.